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CHE DIFFERENZA C’E’ TRA ESECUZIONI E FALLIMENTI NELLE ASTE ?

Claudio Palazzetti • feb 21, 2024

Per poter correttamente comprendere i meccanismi di un’asta immobiliare occorre sapere che in genere vi sono due tipi di aste quelle derivanti da esecuzioni individuali e quelle derivanti da procedure concorsuali (ossia fallimenti ora denominati liquidazioni giudiziali). Le prime in genere sono individuate con la sigla E.I. o R.G.E. e nella maggior parte dei casi sono generate da inadempimenti di un debitore singolo (il caso più ricorrente è il mancato pagamento delle rate di un mutuo) mentre le seconde, individuate con la sigla Fall., C.P., L.G., derivano dal fallimento di una azienda che potrebbe essere stato esteso anche ai soci. Per questo motivo la stragrande maggioranza degli immobili residenziali in asta deriva da esecuzioni individuali mentre gli immobili relativi ad aste fallimentari sono più frequentemente del tipo commerciale (anche se puo’ capitare il fallimento di una impresa costruttrice con la conseguente vendita di numerosi immobili residenziali).

Le principali differenze tra i due tipi di vendite sono:

- le aste delle esecuzioni individuali seguono uno schema rigido che vede ormai prevalere l’asta telematica con un prezzo base, una offerta minima ridotta del 25% rispetto al prezzo base, ed il versamento di una cauzione (in genere) pari al 10% del prezzo offerto. La vendita è eseguita da un Delegato (notaio, avvocato o commercialista) nominato dal Giudice e le visite all’immobile vengono svolte dal Custode Giudiziario (un professionista o l’Istituto Vendite Giudiziarie) sempre nominato dal Giudice. Non vi sono commissioni e non vi sono intermediari (ogni soggetto che si interpone nella vendita non è stato autorizzato dal Tribunale), l’immobile viene trasferito con il decreto di trasferimento emesso dal Giudice e di conseguenza le spese connesse con l’aggiudicazione sono solo quelle fiscali (vedi nostro articolo relativo alle spese in caso di aggiudicazione);

- le aste di immobili relative a procedure concorsuali in genere sono promosse da soggetti specializzati (società private) a cui è stata affidata la vendita dal Curatore Fallimentare che è il soggetto responsabile della procedura (ormai raramente i Curatori curano direttamente l’esecuzione della vendita). I soggetti specializzati possono seguire diverse modalità di vendita competitiva, anche se ormai quasi tutti svolgono le aste con modalità telematica ricalcando le tipologie previste per le esecuzioni individuali, e curano direttamente le visite agli immobili. E’ possibile che il soggetto specializzato richieda una commissione sul prezzo di aggiudicazione (dall’1% al 3%) che viene posta a carico dell’aggiudicatario, commissione che è stata autorizzata dal Curatore, e quindi dal Tribunale, e serve quale remunerazione per i servizi svolti dal soggetto specializzato (pubblicità, gestione delle visite, gestione dell’asta telematica ecc). In queste vendite il trasferimento dell’immobile oltre che con decreto di trasferimento puo’ avvenire anche tramite rogito notarile con costi a carico dell’aggiudicatario.

In generale quindi una aggiudicazione di immobile relativo ad una procedura concorsuale potrebbe avere maggiori costi connessi con l’aggiudicazione (commissione per il soggetto specializzato, costo del Notaio).

Questi aspetti si evincono dai documenti che accompagnano l’asta, ordinanza ed avviso di vendita, se hai dubbi o difficoltà o vuoi essere sicuro di non sbagliare, i nostri esperti sono a disposizione per rispondere ad ogni domanda.


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Spesso gli interessati a partecipare all’asta hanno difficoltà a capire quale è il prezzo minimo da poter offrire in una asta giudiziaria. Cerchiamo di fare chiarezza su quanti sono i prezzi presenti in una vendita giudiziaria. Il primo prezzo è quello indicato nella perizia dell’immobile (che in genere è sempre pubblicata online nelle schede dei beni – se non è presente state probabilmente consultando un avviso di vendita non “ufficiale” dell’immobile, ossia una pubblicità non disposta dal tribunale). E’ molto importante leggere i crite ri con cui il perito ha definito il valore dell’immobile perché spesso vi sono riferimenti ai valori di mercato della zona dove l’immobile è ubicato, nonché i fattori che il perito ha considerato nell’adeguare il valore di mercato al valore delle vendita giudiziaria (quali lo stato manutentivo dell’immobile, i costi per la sanatoria di eventuali abusi edilizi ecc.). In genere il prezzo indicato nella perizia è il valore massimo dell’immobile oggetto dell’asta e, sempre nella maggioranza dei casi, coincide con il prezzo base d’asta del primo esperimento di vendita. Nelle esecuzioni (vedi nostro articolo per la differenza tra aste relative ad esecuzioni e aste relative a procedure concorsuali) vi sono due prezzi. Il prezzo base che, come visto, nel primo esperimento di vendita in genere coincide con il valore di perizia, e l’offerta minima che è pari al prezzo base ridotto del 25% ed è il valore minimo a cui è possibile fare l’offerta. Questi due valori sono sempre indicati nelle schede degli immobili (di nuovo se non li trovate state consultando un annuncio non ufficiale della vendita). In caso di mancanza di altre offerte, se avete offerto il prezzo minimo vi sarete aggiudicati l’immobile salvo il (raro) caso in cui sia stata presentata domanda di assegnazione da parte del creditore. In caso di asta deserta il prezzo base in genere viene ridotto sino ad un massimo del 25%, quindi ad ogni asta successiva, abbiamo un prezzo base inferiore rispetto al prezzo base dell’asta precedente. Di conseguenza si riduce anche l’importo dell’offerta minima che è sempre inferiore del 25% rispetto al prezzo base. Dopo il quarto esperimento di vendita andato deserto, il Giudice ha la facoltà di incrementare sino al 50% la riduzione del prezzo base, rispetto al prezzo base dell’asta precedente. In genere non conviene aspettare che il prezzo si riduca troppo, perché ad ogni riduzione di prezzo aumenta la platea di potenziali interessati all’immobile, con la conseguenza che spesso le offerte spingono il prezzo di aggiudicazione ad un valore superiore a quello del prezzo base dell’asta precedente. Ad ogni modo è molto difficile indicare quale sia il momento migliore per fare l’offerta perché ogni investitore ha la propria strategia. Se hai trovato l’immobile che cercavi e hai definito la tua strategia di partecipazione all’asta SERVIZILEGALI.NET può aiutarti nel decifrare il contenuto della documentazione (perizia, ordinanza avviso di vendita..) e nel redigere l’offerta di acquisto.
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La nomina a Curatore fallimentare comporta per il professionista, soprattutto all’inizio, una notevole mole di lavoro diretto ad acquisire il maggior numero di informazioni possibili sul soggetto sottoposto alla procedura, in un lasso di tempo abbastanza ristretto considerata la scadenza per il deposito della relazione art. 33 primo comma. Gli estremi delle situazioni in cui si può trovare il Curatore possono essere da una parte la mancanza totale di documentazione e dall’altra una mole di dati enorme. Nell’uno e nell’altro caso, nell’immediato, l’esigenza è comunque la stessa: ricostruire nel più breve tempo possibile la corretta situazione di attività e passività , per poi, sempre a livello documentale, iniziare ad indagare su eventuali responsabilità degli organi sociali in merito alla gestione e alle cause del dissesto. Un documento fondamentale, che non sempre si riesce a trovare nelle società fallite, è una situazione contabile aggiornata, magari con il dettaglio clienti-fornitori, e l’ultima rilevazione delle rimanenze. Se ci sono questi documenti il Curatore ha già un buon punto di partenza su cui iniziare a lavorare. Nelle more dell’acquisizione della documentazione vi sono una serie di informazioni a cui il Curatore puo’ accedere “online” che riescono a dare immediatamente un primo quadro del soggetto fallito. Ci riferiamo a: - Visura camerale storica : documento fondamentale sulla cui importanza riteniamo che sia inutile spendere delle parole; - Rappresentanti legali al momento del fallimento : sono le persone con cui il Curatore dovrà interagire. Di questi soggetti è importante verificare subito se sono soci o amministratori di altre società per indagare poi se vi siano relazioni tra queste ultime e il soggetto fallito; - soci al momento del fallimento: anche per questi soggetti vale quanto indicato per i rappresentanti legali, importante verificare subito se sono soci o amministratori di altre società per indagare poi se vi siano relazioni tra queste ultime e il soggetto fallito. Inoltre variazioni di compagine sociale intervenute in prossimità della data di fallimento meritano sicuramente un approfondimento da parte del Curatore. Se il socio è una società sarà opportuno verificare chi sono i soci e gli amministratori di quest’ultima per ripetere le indagini appena enunciate al punto precedente; - ultimo bilancio depositato: in attesa di avere la documentazione sociale l’ultimo bilancio disponibile rappresenta una prima fotografia delle dimensioni del soggetto fallito e, se riferito ad una data prossima a quella del fallimento, dovrebbe anche essere indicativo di cio’ che il Curatore dovrebbe trovare presso la sede sociale; - elenco degli atti depositati presso il registro imprese negli ultimi 5 anni antecedenti il fallimento : anche questo documento è di estrema utilità nell’attesa di avere i libri sociali. In pochi minuti si ha già una prima rappresentazione di eventuali modifiche statutarie, deleghe di poteri, operazioni straordinarie ecc.; - elenco delle società partecipate: è una informazione molto importante perché potremmo trovarci di fronte a società operative in cui il Curatore dovrà tempestivamente intervenire per tutelare gli interessi del fallimento; - visura catastale : la presenza di immobili è un primo rilevante elemento della massa attiva che puo’ essere accertato anche senza aver avuto accesso alla documentazione del soggetto fallito; - elenco dei protesti: seppur questa tipologia di atto è andato perdendo di importanza nel corso degli ultimi anni rimane comunque una informazione utile da acquisire soprattutto in vista del colloquio con i legali rappresentati del soggetto fallito; - visura al PRA: è un’altra verifica che è utile fare il prima possibile per accertarsi se vi sono autoveicoli intestati al soggetto fallito che potrebbero essere in circolazione alla data del fallimento e anche per facilitare il reperimento e la messa in sicurezza degli stessi. Queste verifiche documentali possono essere svolte in modo estremamente rapido e soprattutto possono essere fatte senza necessità di interazione con il soggetto fallito, appena il Curatore ha provveduto ad accettare l’incarico. Servizilegali.net ha racchiuso tutti questi documenti in un unico pacchetto chiamato “FALLIMENTO PRIME VERIFCHE” che viene rilasciato al Curatore entro due ore dalla richiesta. Per l’evasione è sufficiente comunicare il codice fiscale del soggetto fallito... con un semplice click informazioni immediate direttamente sul proprio PC.
Autore: Redazione Servizilegali.net 02 gen, 2021
La corretta valutazione delle poste dell’attivo patrimoniale è un elemento di cruciale importanza per le aziende in attività e mantiene la sua rilevanza anche per le società che si trovano assoggettate ad una procedura concorsuale. In quest’ultimo caso possiamo dire che la rilevanza è duplice: da una parte per consentire allo Stimatore e al Curatore di quantificare il valore delle attività della procedura e dall’altra perché il Curatore dovrà verificare la correttezza di quelle valutazioni per accertare se vi siano state o meno responsabilità degli organi sociali nella rappresentazione dell’attivo patrimoniale nel bilancio. Il Curatore poi, nel caso in cui ravvisi delle valutazioni non corrette, dovrà non solo cercare di attribuire la giusta valorizzazione all’elemento dell’attivo preso in considerazione, ma dovrà anche i ndividuare il periodo in cui il predetto valore non risultava più allineato con quello riportato nelle scritture contabili per determinare quando siano insorte eventuali responsabilità dell’organo amministrativo. Questo ragionamento vale per tutte le poste dell’attivo patrimoniale che siano suscettibili di valutazione. In questa nota vogliamo prenderne in considerazione “ i crediti ” per i quali Servizilegali.net ha messo a punto metodologie di verifica rapide ed efficaci. Nei bilanci delle società sottoposte a procedure concorsuali sono spesso presenti crediti verso clienti per importi consistenti, frequentemente “vecchi” di diversi anni, di difficile recuperabilità e che non sono stati oggetto di svalutazione o lo sono stati per una piccola parte. Per poter intraprendere un’azione di recupero dei crediti verso persone giuridiche la prima verifica da fare è se il soggetto debitore sia ancora esistente ed in attività. Qualora la risposta sia negativa (società cancellata, fallita, in liquidazione ecc) sarà utile verificare la data in cui vi è stata l’estinzione che sarà di aiuto per identificare il periodo in cui il credito andava svalutato. La stessa situazione la possiamo avere verso un soggetto che formalmente risulti ancora attivo ma che non ha depositato il bilancio negli ultimi tre (cinque) esercizi. L’ulteriore verifica che si puo’ fare in questi casi è se il debitore risulti intestatario di beni immobili ed in caso positivo verificare se su questi vi siano iscritte delle ipoteche o dei pignoramenti o altre pregiudizievoli. Se tutti questi controlli hanno dato esito negativo (società estinta, attiva ma senza bilanci, senza immobili ecc..) è molto probabile che le azioni di recupero del credito avranno esito negativo e che non convenga intraprendere vie giudiziarie per non gravare di spese la procedura. Le stesse considerazioni possono ripetersi per crediti verso persone fisiche che non possiedono immobili o beni mobili registrati, non hanno partecipazioni e/o sono state oggetto di protesto. Per i casi appena descritti Servizilegali.net rilascia un apposito report (corredato delle interrogazioni effettuate presso il Catasto, la Conservatoria, il Registro Imprese, il PRA) che costituisce un valido supporto documentale per il Curatore nella gestione dei crediti della procedura. Il prospetto riporta anche le date dell’eventuale estinzione della società (o messa in liquidazione, fallimento ecc.), dell’ultimo bilancio depositato e delle iscrizioni/trascrizioni nel caso di presenza di immobili. Qualora invece le persone giuridiche su cui si andranno ad effettuare le ricerche siano in attività , si provvederà a richiedere copia dell’ultimo bilancio depositato (per vedere lo stato di salute del soggetto, i suoi organi amministrativi e tramite il verbale di assemblea di approvazione i suoi soci) e a verificare se il debitore possieda immobili e/o partecipazioni. Se anche queste due verifiche daranno esito positivo sarà importante verificare se gli immobili siano stati oggetto di iscrizioni/trascrizioni e, per le partecipazioni, acquisire l’ultimo bilancio depositato della società partecipata. Questa documentazione costituisce già un valido supporto per valutare se intraprendere un’azione legale di recupero del credito e potrà essere consegnata al Legale incaricato. Anche in questo caso Servizilegali.net srls fornisce report riepilogativi accompagnati dalla documentazione rinvenuta presso Catasto, Conservatoria, Registro Imprese ecc. Chiaramente esistono molte altre banche dati e metodologie per acquisire informazioni sulla solvibilità e consistenza patrimoniale di soggetti terzi, ma riteniamo che quelli proposti, di immediata esecuzione, costo contenuto e facile leggibilità, rappresentino un ottimo punto di partenza per il Curatore che di fronte ad un elenco di posizioni da riscuotere debba decidere come procedere, in modo celere, documentando le scelte effettuate, senza gravare di costi eccessivi la procedura.
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